Art. 3.
(Sezioni speciali).

      1. Lo statuto della Società può prevedere la possibilità di istituire, nell'ambito della Società medesima, speciali sezioni autonome che effettuano le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1, a favore delle iniziative promosse o partecipate da piccole e medie imprese aventi stabile e prevalente organizzazione in determinate regioni, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalle medesime regioni con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Possono, altresì, essere istituite speciali sezione autonome per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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